1. (1) I “principi” esprimono le garanzie che debbono trovare riconoscimento nella disciplina del processo e, come tali, postulano l’attuazione dei loro contenuti. I “caratteri” costituiscono gli strumenti attraverso i quali quei “principi” si realizzano, rivelando la “fisionomia” del processo, il suo “volto”, la tecnica a mezzo della quale esso si struttura.
2. (2) L’esperienza storica ci ha dimostrato che col metodo inquisitorio non si tendeva ad accertare alcunché, perché, immediatamente formulata, l’accusa era ritenuta affermazione già provata. Il disvalore del comportamento veniva colto prima ancora che si iniziasse ad inquisire il soggetto, sottoposto ad investigazione non già per ricavare dalla ricostruzione del fatto un’opinio delicti, ma per confortare, con
3. conferme solenni e formali e a mezzo di meccanismi rituali, una riprovevolezza già asserita.
4. (3) Per un approfondimento sul concetto di giurisdizione, si rinvia a A.A. DALIA, La garanzia della giurisdizione penale, in Annali dell’Istituto di Diritto e Procedura Penale, 1992.
5. (4) Secondo l’ancora condivisibile pensiero di P. NUVOLONE, Legalità, giustizia e difesa sociale, atti della Conferenza del 5 agosto 1964, presso la Facoltà di diritto dell’Università di Panarà.