1. Si tratta della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 che reca «Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica», a cui la legge regionale 1 settembre 1993, n. 26 ha apportato modifiche e integrazioni. La nuova normativa modifica la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 su l'«Ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione siciliana».
2. Si tratta di liste dal profilo politico non sempre facilmente identificabile. Sulla base delle fonti citate nella nota precedente, si è tuttavia proceduto a classificare singole liste di questo tipo effettivamente rilevanti, ovvero sostenitrici, da sole o in alleanza con altre, di candidati-sindaco vincenti o ammessi al ballottaggio.
3. Nella tornata estiva, ad esempio, ad Arzano (Na) e a Marcianise (Ce) il sindaco è stato eletto al primo turno, ma la coalizione che lo sosteneva è rimasta al di sotto della maggioranza dei voti validi. Ad Aversa (Ce), Maglie (Le) e Martina Franca (Ta) il sindaco eletto al ballottaggio – negli ultimi due casi con quasi il 70% dei voti validi – è rimasto privo di maggioranza al consiglio poiché la coalizione che sosteneva il candidato-sindaco sconfitto al ballottaggio aveva ottenuto al primo turno la maggioranza assoluta dei voti.