Abstract
Introduzione«Avremo dunque il referendum? La democrazia moderna non può essere che democrazia rappresentativa. La sostanza viva della democrazia moderna […] non consiste nella diretta partecipazione di tutti i cittadini alla formazione delle decisioni politiche… La democrazia liberale non è solo la legge brutale della maggioranza, non è una risultante solo aritmetica […] La democrazia liberale contemporanea è dunque necessariamente democrazia rappresentativa. […] la storia delle dittature è ricca di plebisciti e di referendum, mentre le democrazie liberali hanno dovuto ripudiare il referendum, o ridurlo entro confini cautissimi. (la) nostra costituzione, ha accolto […] il referendum senza troppa cautela; e bisognerebbe essere ciechi per non vedere i tremendi pericoli insiti nel referendum abrogativo delle leggi. Ma comunque, lo ha accolto in subordine al sistema rappresentativo: a quel sistema rappresentativo che l'involuzione partitocratica ha privato di ogni concretezza. […] (il referendum) nelle presenti condizioni, lungi dal poter essere uno strumento di espressione popolare, sarà forse solo un'arma di più offerta alle potenti oligarchie partitiche» (Giuseppe Maranini, Corriere della Sera, 13 gennaio 1959) (Maranini 1963, 111–3).
Publisher
Cambridge University Press (CUP)
Subject
Political Science and International Relations,Sociology and Political Science
Reference78 articles.
1. In questo articolo riprendo alcuni dei temi trattati nei due capitoli iniziali di un lavoro di prossima pubblicazione, Referendum e democrazie liberali. Devo un cordiale ringraziamento a Berlinghiero Buonarroti e Marco Tarchi che hanno letto il manoscritto originale del volume e che sono stati prodighi di commenti e incoraggiamenti; un ringraziamento anche all'anonimo referee che ha letto la prima stesura di questo articolo. La responsabilità per errori ed omissioni sono esclusivamente dell'autore.
2. Scrive Cotta (1996, 238): «controllo dell'attività legislativa del parlamento mediante ricorso a referendum abrogativo popolare. Quest'ultimo punto è importante poiché mostra chiaramente che l'esercizio della sovranità popolare (art. 1/2c) non è affidato esclusivamente al parlamento».